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Il committente di un appalto di opere o di servizi è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e previdenziali dovuti.<!--ml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"-->
Il comma 911 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, modificando nuovamente il comma 2 dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (il decreto attuativo della “legge Biagi”), determina specifiche garanzie per i dipendenti di imprese operanti nell’ambito di appalti, configurando in capo al committente una specifica responsabilità in solido con i soggetti esecutori dell’opera o dei servizi, sia in primo che in secondo livello, per l’assolvimento degli obblighi inerenti la corresponsione delle retribuzioni ed il versamento dei contributi previdenziali.
La disposizione (già introdotta dalla legge n. 248/2006 ed ora rimodulata nella sua portata temporale, da uno a due anni) riferisce la responsabilità ai committenti imprenditori (pertanto soggetti esercenti attività commerciale secondo quanto prefigurato dall’art. 2082 del Codice civile) o comunque datori di lavoro: resterebbero pertanto escluse le amministrazioni pubbliche (amministrazioni statali, enti locali, ecc.), in quanto soggetti non connotabili come imprenditori (in tal senso si è espressa anche l’ANCE, nella circolare n. 6 del 22 gennaio 2007), mentre la previsione risulta applicabile alle Società partecipate (data la loro natura imprenditoriale), nonché ai concessionari di lavori o di servizi.
La norma esplica la sua efficacia su un piano temporale ampio, individuato in due anni dalla cessazione dell’appalto e connota l’interazione obbligatoria per la responsabilità solidale tra il committente e l’intero novero dei soggetti impegnati nella realizzazione dell’appalto, siano essi appaltatori o subappaltatori.
Alberto Barbiero
Febbraio 2007
http://www.commercialistatelematico.com/nuoviarticoli/pubblici/259342616-responsabilita_committente_appaltatore.html
Questa la norma, contenuta nella legge Biagi, assolutamente chiara, non equivocabile. Significa che se Vol2 piuttosto che Agile o Eutelia o qualunque altro call center che abbia lavorato una commessa per qualunque ragione (compreso il furto della cassa...) non paga gli stipendi dei lavoratori, i loro contributi, i loro tfr, allora il giudice ordina alla committente (esempio Telecom piuttosto che H3G o Fastweb o chi volete voi) di pagare per l'intero il debito.
Avendo ricevuto in questi giorni numerose richieste di informazioni da parte di lavoratori di call center italiani in queste condizioni, l'Associazione Casa dei diritti ha deciso di impegnare i propri avvocati per portare in giudizio le imprese committenti.
Siamo dalla parte dei lavoratori senza stipendio e senza tfr, oltre che senza speranze né sogni. Chiederemo ai giudici italiani di applicare la legge Biagi e condannare le imprese committenti a pagare.
L'Associazione Casa dei diritti
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